Informazioni generali


Cos’è la Sicurezza sul lavoro?

La sicurezza sul lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali, che devono essere adottate dall'impresa da parte di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

In Italia, la sicurezza sul lavoro è regolamentata principalmente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore a maggio del 2008. Questo decreto, abroga e coordina in un Testo Unico Sicurezza Lavoro parecchie norme e in particolare il precedente decreto legislativo 626 del 1994 che aveva recepito in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

 

 

E che cos'è la salute?

La salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è lo "Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità (OMS-1948)".

Questa definizione è stata ripresa dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 81/08, che definisce la salute come uno "stato di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità."

Secondo la Carta di Ottawa   (Prima Conferenza Internazionale per la Promozione della Salute, 21 novembre 1986), "la salute è percepita come una risorsa per la vita quotidiana e non come il fine della vita". 

 

 

Il Primo Soccorso

Il "PRIMO SOCCORSO" è l'aiuto che chiunque può prestare alle vittime di un incidente o di un malore, nell'attesa che intervenga un soccorso sanitario qualificato, che risponde ad un numero sanitario unico (118) istituito su tutto il territorio nazionale, per le chiamate relative alle emergenze ed al soccorso, si precisa tuttavia che sono stati formati addetti preposti a tale funzione (corso di 12 ore)

Il primo soccorritore deve:

- evitare azioni inconsulte e dannose

- evitare l'aggravamento delle condizioni dell'infortunato

- proteggere l'infortunato da ulteriori rischi

- favorire la sua sopravvivenza

- saper distinguere i casi urgenti dai casi gravi ma non urgenti

- saper effettuare una corretta chiamata di soccorso

Cosa deve fare il soccorritore? 

 

- valutare la situazione, lo scenario, l'ambiente.

- agire sempre in sicurezza proteggendo se stessi ed altri da pericoli incombenti.

Procedere all'esame dell'infortunato:

- controllo delle funzioni vitali: stato di coscienza, respiro, polso (controllo primario)

- ispezione accurata del soggetto: se è ferito, se sanguina ecc.

- soccorso psicologico (evitare commenti sullo stato del soggetto anche se pare non cosciente).

- valutare la situazione

Il soccorritore deve valutare se il luogo dove è avvenuto l'infortunio è sufficientemente sicuro per evitare ulteriori rischi.

Solo in caso di pericolo incombente, spostare l'infortunato dal luogo in cui si trova.

Il soccorritore deve aver ben presente la differenza tra urgenza e gravità.

URGENZA: la vita dell'infortunato è in pericolo, le sue funzioni vitali (respiro, battito cardiaco, circolazione sanguigna) sono compromesse. Bisogna intervenire immediatamente. 

 

GRAVITA': la gravità non comporta necessariamente urgenza. Esistono situazioni molto gravi, come ad esempio la sospetta frattura di colonna vertebrale, che possono attendere: potrebbero aggravarsi irrimediabilmente con un soccorso precipitoso e scoordinato.

E meglio non muovere l'infortunato ed attendere con calma il soccorso qualificato. 

 

Il DM 388/03 (scaricabile dal nostro sito) reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale in merito alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio. 

 

 

Prevenzione incendi

Principali riferimenti normativi antincendio (scaricabili dal nostro sito)

- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, art. 46, D.Lgs n. 81/08, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. 

 

Art. 46 D.Lgs. 81/2008 e art. 7 del D.M. 10 Marzo 1998: “ I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.” (Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro - dirigente). 

La Sezione VI – gestione delle emergenze del D.Lgs 81/08 è stata oggetto di una importante modifica all’art. 43, da parte del D.lgs 106/09, che ha inserito tra gli adempimenti del datore di lavoro ai fini della gestione dell’emergenza anche i mezzi di estinzione e gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. 

 

Infatti, l’art. 28 del nuovo decreto legislativo ha integrato tale articolo aggiungendo il comma e-bis, che riportiamo insieme al resto dell’Art. 43. Disposizioni generali: 

 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. 

 

 

Piano emergenza ed evacuazione

In caso di emergenza tutto il personale dell'Istituto deve essere in grado di reagire rapidamente, efficacemente ed uniforme per fronteggiare al meglio la situazione di pericolo.

Il piano di emergenza ed evacuazione è lo strumento mediante il quale vengono pianificate le operazioni da compiere in caso di necessità, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli studenti e lavoratori. Il documento contiene:

 

- le azioni che i lavoratori devono attuare in caso di emergenza

- le procedure da adottare per l’evacuazione

- la predisposizione della segnaletica informativa e quella dei percorsi di fuga

- le misure specifiche per l'assistenza alle persone disabili

- i protocolli operativi scritti

Il documento deve essere corredato da altri documenti: 

 

- la predisposizione delle planimetrie;

- l’indicazione di un punto di ritrovo esterno;

- le modalità di chiamata dei mezzi di soccorso;

- l'individuazione degli incaricati locali per l'attuazione delle procedure di emergenza.

La Prova Evacuazione ha l'obiettivo di simulare una situazione di emergenza, durante la quale verrà effettuata l'evacuazione dell'edificio percorrendo le vie di fuga. Lo scopo è la familiarizzazione con un'eventuale situazione di emergenza.

Per le strutture scolastiche il piano di emergenza ed evacuazione deve essere testato almeno 2 volte l'anno (art. 12 del DM 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (scaricabile dal nostro sito) mediante una prova di evacuazione.

Si precisa che sono stati formati addetti preposti alla funzione antincendio. 

 

 

Pericoli e Rischi

Si definisce come pericolo la proprietà intrinseca di un determinato fattore (pratiche o metodi di lavoro, attrezzature di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni.

Il rischio è definito come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.

È fondamentale, quindi, distinguere tra i concetti di pericolo e di rischio, che risultano sostanzialmente diversi in quanto il pericolo contiene in sé la certezza del verificarsi dell’evento avverso, mentre il rischio implica solo la possibilità, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo.

Per fattore di rischio si intende un qualsiasi agente fisico, chimico, biologico, ma anche psicosociale, presente nell'ambiente di lavoro in grado di causare un danno al lavoratore.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 disciplina in dettaglio, all’interno dei singoli Titoli del testo, i principali fattori di rischio.